Chiarimenti sul Provvedimento AdE: Collegamento POS-RT e Nuovi Obblighi Operativi

Gentili Clienti,

Vi forniamo un riepilogo sui chiarimenti relativi al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (AdE) del 31/10/2025, che definisce le regole per il collegamento dei POS ai Registratori Telematici (RT), come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

 

È fondamentale comprendere che queste nuove disposizioni mirano a garantire la corretta e completa trasmissione dei dati di pagamento elettronico all’AdE.

 

Natura del Collegamento e Compatibilità dei RT

 

• Il Collegamento è Logico, non Fisico: Il collegamento tra POS e RT previsto dalla Legge di Bilancio 2025 avviene logicamente sul portale “Fatture&Corrispettivi”Non è prevista alcuna attività di collegamento fisico tra i dispositivi presso i punti vendita.

 

• Nessun Adattamento Necessario per gli RT Idonei: Le voci su possibili incompatibilità dei Registratori Telematici esistenti sono “pure speculazioni commerciali”. Un Registratore Telematico in servizio, che trasmette regolarmente i corrispettivi ed è allineato al tracciato XML 7.1non necessita di alcun adattamento. Ogni indicazione contraria in merito è destituita di fondamento.

 

Regime Sanzionatorio e Tempistiche (Attenzione alla Trasmissione Dati)

 

Il regime sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Le sanzioni equiparano diversi tipi di inadempienza, tra cu:

 

1. Omessa installazione dei registratori telematici o server-RT.
3. Mancata associazione del POS all’RT.
3. Mancata o non tempestiva trasmissione, ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

 

Focus sui Dati Incompleti/Non Veritieri (Rischio Immediato):

 

Mentre la sanzione relativa alla “mancata associazione del POS a RT” potrebbe essere prorogata (come letto nel comunicato stampa AdE, indicativamente fino a marzo 2026), non ci sono indicazioni evidenti di proroga per le sanzioni relative alla “trasmissione con dati incompleti o non veritieri”.

 

Ciò significa che, dal 1° gennaio 2026, potrebbero essere elevate sanzioni in caso di inconsistenza nei dati, ad esempio, per un documento chiuso in contanti ma pagato elettronicamente o viceversa, a tal proposito Vi invitiamo a prestare la massima attenzione sulla modalità di pagamento selezionata al momento della chiusura del Documento Commerciale.

 

Obblighi di Memorizzazione Puntuale

 

La norma stabilisce che la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici deve essere effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi (RT).

 

Il documento commerciale deve riportare le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

 

Riferimento Provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025

 

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